VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI PERICOLOSI

Il risk analysis include l’identificazione dei pericoli (hazard identification) e la stima o misura dei rischi (risk estimation) necessaria a fornire informazioni di tipo quantitativo. Queste ultime verranno utilizzate nella successiva fase di risk evaluation che assume aspetti di tipo qualitativo al fine di esprimere un giudizio. Infatti la stessa norma UNI EN ISO 12100-1:2005, definisce risk evaluation come il «giudizio destinato a stabilire, sulla base dell’analisi del rischio, che gli obiettivi di riduzione del rischio sono stati raggiunti». La valutazione del rischio diviene, in questo modo, lo strumento per procedere alla fase di programmazione delle misure di riduzione del rischio o di controllo dello stesso.

Per la valutazione dei rischi di natura chimica, il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro prendendo in considerazione i rischi:

1) per la sicurezza (reattività delle sostanze e/o miscele in gioco, incendio ed esplosività);

2) per la salute dei lavoratori (tossicità degli agenti chimici pericolosi).

Pertanto si è reso necessario separare il processo valutativo del rischio connesso all’utilizzo di agenti chimici pericolosi in una valutazione del rischio per la sicurezza e una valutazione del rischio per la salute tenendo conto in particolare:

a) delle proprietà pericolose delle sostanze e/o preparati/miscele;

b) delle informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza;

c) del livello, del modo e della durata della esposizione;

d) delle circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;

e) dei valori limite di esposizione professionale o dei valori limite biologici;

f) degli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;

g) delle conclusioni, se disponibili, tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

Nella valutazione dei rischi, il datore di lavoro indica se sono state adottate misure e principi generali per la prevenzione dei rischi e, ove applicabile, misure specifiche di protezione e di prevenzione. Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, la valutazione è svolta in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.

Valutazione del rischio per la sicurezza

La valutazione del rischio per la sicurezza viene effettuata dal modello attraverso osservazioni di tipo qualitativo che sono anche quelle previste dalla norma e che riguardano le proprietà chimico fisiche delle sostanze utilizzate e le caratteristiche del luogo di lavoro. Il rischio per la sicurezza, nella maggior parte dei casi, è da attribuire alla combinazione del rischio incendio/esplosione e all’incompatibilità di agenti chimici diversi che sono legati alle proprietà chimico fisiche delle sostanze e alla loro reattività.

Sulla base della valutazione del rischio incendio effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, se viene riscontrato un livello di rischio dell’intera struttura o della singola zona di interesse, basso ai sensi dello stesso D.M. 10 marzo 1998, allora è da intendere basso il rischio per la sicurezza derivante dall’incendio di sostanze chimiche.

Se, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, il rischio di incendio è classificato medio (ciò deriva generalmente dall’esistenza di impianti specifici a supporto della struttura tipo centrali di riscaldamento con combustibili liquidi e gassosi, particolari rivelatori di gas cromatografi, impianti di distribuzione gas infiammabili ecc., che possono far estendere all’intera struttura la classificazione di rischio incendio medio) allora il rischio incendio relativo alla manipolazione di agenti chimici pericolosi è da considerarsi basso per la sicurezza se risultano contemporaneamente verificate, nelle zone di interesse, tutte le seguenti condizioni quando applicabili:

  • presenza di un sistema di rilevazione gas efficace ed efficiente;
  • dotazione di idonei mezzi estinguenti;
  • presenza della squadra di emergenza con relativa formazione ed addestramento;
  • assenza di sorgenti di innesco non controllate

Il Rischio Esplosione è normalmente associato ad un potenziale danno di elevata magnitudo: le esplosioni determinano tipicamente gravi danni alle strutture e infortuni gravi e anche mortali per i lavoratori.

Le prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere potenzialmente esplosive sono indicate dalla Direttiva Europea 1999/92/CE del 16 dicembre 1999.

Inizialmente recepita con il D.Lgs. 233/2003, che modificava e integrava il D.Lgs. 626/94, la Direttiva attualmente è richiamata nel Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive (artt. 287-297) del D.Lgs. 81/08.

Si definisce “atmosfera esplosiva” una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo l’accensione, la combustione si propaga all’insieme della miscela incombusta (art. 288, D. Lgs. 81/08), è sufficiente che in un’attività siano presenti, durante le normali condizioni di lavoro, o accidentalmente, sostanze combustibili e/o infiammabili miscelate con l’aria nelle giuste proporzioni (miscelazione compresa nel campo di esplodibilità) per determinare una possibile presenza di atmosfere esplosive.

Alcuni esempi di attività potenzialmente soggette alle disposizioni del Titolo XI del D.Lgs. 81/08 (rischio esplosione) sono:

– Alimentari: stoccaggio e lavorazione di cereali, farine, zucchero

– Industria tessile: filatura

– Falegnamerie, lavorazione del legno

– Industria chimica e petrolifera

– Industria farmaceutica

– Industria metallurgica

– Stoccaggi di carburante gassoso, liquido, solido. Depositi di gas naturale o di GPL

– Impianti di compressione o decompressione di gas combustibili

– Produzione e stoccaggio di vernici, smalti, coloranti

– Carrozzerie

– Distillerie, produzione di alcolici

– Produzione di profumi

Il rischio derivante dall’incompatibilità tra agenti chimici diversi è legato alla loro reattività.

È noto, infatti che tra le conseguenze di una miscelazione accidentale vi possono essere:

  • una reazione chimica veloce o un’esplosione;
  • la formazione di prodotti gassosi infiammabili;
  • la formazione di prodotti gassosi tossici;
  • la formazione di prodotti pericolosi a contatto con la pelle.
  • un aumento incontrollato di temperatura che può portare la miscela al di sopra del suo punto di infiammabilità, o provocare un aumento della tensione del vapore del sistema.

Informazioni sulle caratteristiche di pericolosità e reattività delle singole sostanze e sulle eventuali incompatibilità si trovano in letteratura e/o nelle schede di sicurezza. Per valutare la situazione di pericolo vengono utilizzate matrici bidimensionali in cui sono evidenziate le interazioni delle sostanze in esame con altre presenti nei luoghi di lavoro, oltre che con aria ed acqua.

Una volta individuati i casi di interesse, è possibile procedere nella valutazione del rischio e nella messa a punto di adeguate misure di mitigazione, secondo indicazioni simili a quelle da identificare nei rischi per la salute (inalazione o contatto con la pelle) e quelli di incendio-esplosione, salvo la necessità di stimare a priori le quantità in gioco e le frequenze attese di accadimento di potenziali incidenti.

Rischio per la salute

La valutazione del rischio per la salute passa attraverso tre principali step, che sono:

  • la valutazione del pericolo;
  • la valutazione dell’esposizione;
  • la caratterizzazione del rischio.

La valutazione del pericolo (hazard assessment) richiede la raccolta e la valutazione di ogni informazione disponibile e specifica sulla sostanza e sulle proprietà intrinseche, con l’obiettivo di individuarne la pericolosità, i potenziali effetti sulla salute umana, i valori limite e/o livelli di non effetto. Se la sostanza (e/o miscela) è classificata pericolosa si passa alla valutazione dell’esposizione che è il processo di stima e/o di misura della dose o della concentrazione della sostanza alla quale il lavoratore è o può essere esposto in dipendenza dell’uso della sostanza. Ultimo passaggio del processo valutativo è la caratterizzazione del rischio (livello di esposizione) in relazione ai valori limite di esposizione e alle misure utilizzate per contenere il rischio.

La valutazione del rischio va effettuata per singolo lavoratore, tranne che, sia possibile, per ragioni di semplicità applicativa, identificare i lavoratori in gruppi omogenei di esposizione in ragione delle attività e delle mansioni svolte. Ciascun gruppo infatti si diversifica per le caratteristiche dei campioni trattati ed il tipo di analisi specifiche effettuate. La procedura di valutazione ha inizio con la raccolta di informazioni riguardanti:

1) gli agenti chimici utilizzati e le loro proprietà intrinseche;

2) l’analisi delle mansioni, delle attività e degli ambienti di lavoro;

3) le misure preventive e protettive adottate.

Dati sugli agenti chimici

I dati da rilevare per avere informazioni sugli agenti chimici utilizzati sono:

1) l’elenco degli agenti chimici pericolosi;

2) le quantità degli agenti chimici utilizzati e quelli stoccati;

3) le loro proprietà chimico-fisiche;

4) le classificazioni di pericolo (classificazione ed etichettatura delle sostanze – CLP);

5) i valori limite cioè i valori di soglia per l’esposizione, al di sotto dei quali sono considerati essere controllati i rischi per la salute.

Si è ritenuto opportuno riferire tutti i dati rilevati ad un periodo di tempo pari ad una settimana rappresentativa dell’attività lavorativa.

Tutti i dati di input relativi agli agenti chimici, alle mansioni e alle attività, e le misure di prevenzione e protezione, vengono raccolti sinteticamente in due schede di rilevazione compilate e firmate dal singolo operatore esposto, e dal RSPP. Al fine di minimizzare l’incertezza dovuta alla soggettività della compilazione di alcuni dati è opportuno effettuare un confronto delle schede acquisite con i dati relativi alle mansioni e alle attività svolte, contenuti nel Documento di Valutazione del Rischio.

Analisi delle mansioni, attività e locali

Relativamente alle informazioni sulle mansioni e sulle attività dei lavoratori esposti, l’analisi deve essere condotta sulla base della suddivisione nei gruppi omogenei di esposizione rappresentativi della organizzazione della struttura.

Devono essere raccolte le informazioni relative alla mansione svolta, all’attività lavorativa e agli ambienti di lavoro (cfr. scheda di rilevazione di mansioni, attività, locali). I parametri strutturali, impiantistici e dei locali sono aspetti da prendere nella massima considerazione e da analizzare con attenzione nella valutazione del rischio chimico e nella predisposizioni delle procedure per gli interventi da attuare in caso di emergenza.

Misure preventive e protettive (misure generali di tutela)

Preliminarmente, deve essere verificata l’avvenuta attuazione degli interventi di prevenzione e protezione in base ai principi dell’igiene del lavoro con riferimento alle misure e principi generali per la prevenzione dei rischi di cui all’art. 224 del D.Lgs. 81/2008. Queste misure di carattere generale devono essere applicate ancora prima di valutare il rischio da agenti chimici; in altre parole qualsiasi modello usato per la stimare l’entità del relativo rischio chimico non potrà prescindere dall’attuazione preliminare e prioritaria dei principi e delle misure generali di tutela dei lavoratori.

Al fine di determinare il livello di esposizione ad agenti chimici pericolosi, si dovranno prendere in considerazione tutti gli elementi caratterizzanti l’esposizione secondo il seguente algoritmo:

Cosa significa questa relazione? Ovviamente, essendo una sommatoria, si riferisce alla somma di ogni singolo fattore presente nell’equazione, riferito all’i – esimo componente chimico a cui il lavoratore è esposto.

Tutti i termini del numeratore (in ordine di costruzione della relazione matematica) si riferiscono alle proprietà intrinseche della sostanza che entra in contatto con il lavoratore. Nello specifico, si riconoscono: fattori di pericolo, fattori di esposizione, stato fisico, durata dell’esposizione, quantità usata, modalità d’uso, circostanze di utilizzo. Per quanto riguarda il denominatore, invece, i termini K e VL rappresentano le misure preventive e protettive già adottate e il valore limite della sostanza di riferimento dove rilevabile.

Nell’algoritmo sono contenuti tutti i parametri che la norma vuole che si prendano in considerazione.

L’algoritmo illustrato consente di ricavare una graduatoria di valori che rispecchia il livello di esposizione a cui è esposto il singolo lavoratore. Come periodo di riferimento, come più volte evidenziato, si deve considerare una settimana (rappresentativa dell’attività).

Per ogni sostanza chimica pericolosa sono prese in considerazione le caratteristiche di pericolosità intrinseca confrontate con gli interventi di prevenzione e protezione attuati e utili a mantenere sotto controllo il rischio connesso; la procedura va poi ripetuta per tutte le sostanze adoperate dallo stesso lavoratore nella settimana di riferimento, così da poter ricavare un valore somma indicativo (livello L d’esposizione complessivo) che tenga conto di tutti gli agenti utilizzati nel periodo.

Per ogni i-esima sostanza pericolosa utilizzata da ciascun operatore si ricava un valore Li; i valori Li ottenuti per ogni sostanza sono sommati fra loro per esprimere l’esposizione totale L di quel dato operatore ipotizzando in via cautelativa, come detto, che tutte le sostanze dichiarate usate in una settimana siano state utilizzate in un solo giorno. I parametri utilizzati per rapportare gli elementi di rischio della sostanza con gli elementi di prevenzione e protezione attuati, consentono il confronto fra tutte le situazioni analizzate.

Valori più elevati di L indicano evidentemente situazioni di maggior rischio.

Se in base ai parametri utilizzati nella presente analisi si verifica per un lavoratore che il livello d’esposizione complessivo L (dovuto a tutte le sostanze pericolose utilizzate dal lavoratore stesso) è inferiore ad 1 si può affermare che gli interventi di prevenzione e protezione sono sufficienti a contenere gli elementi di rischio e quindi la situazione è sotto controllo. Complessivamente il metodo proposto fornisce due distinti risultati: uno per la sicurezza e l’altro per la salute.

Se L risulta inferiore a 1 si è in presenza di un rischio irrilevante per la salute e se anche il rischio per la sicurezza è basso, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230 del D.Lgs. 81/2008 cioè non si ha l’obbligo di effettuare una valutazione più approfondita per:

  • mettere in atto misure specifiche di protezione e di prevenzione;
  • predisporre procedure di intervento adeguate da attuarsi in caso di incidenti o di emergenze;
  • attivare la sorveglianza sanitaria ai lavoratori esposti;
  • istituire e aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio

Questa metodologia multiparametrica di calcolo può apparire complessa, ma può essere notevolmente semplificata con l’aiuto di un programma di calcolo elaborato sia per la sicurezza che per la salute: questa operazione può essere fatta anche con Excel.

Inoltre, rispetto alle numerose metodologie attualmente disponibili, questa metodologia di calcolo rappresenta meglio la realtà ma, come tutte le metodologie di calcolo dei livelli di rischio, non hanno valore assoluto ma comparativo. Se, a seguito dell’applicazione del metodo proposto si perviene al risultato che non vi è un rischio basso per la sicurezza e/o non irrilevante per la salute dei lavoratori e che sia le misure e principi generali per la prevenzione dei rischi di cui al comma 1 dell’art. 224, del D.Lgs. 81/2008 che le eventuali misure intraprese a seguito di una valutazione più approfondita, non riescono dimostrare il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute.