LA FORMAZIONE NEL D.LGS 81/08

La formazione dei propri dipendenti è un obbligo legislativo che il datore di lavoro non può ignorare anche perché avere dei dipendenti edotti e consapevoli dei rischi a cui vanno incontro sul posto di lavoro è già un’ottima forma di prevenzione. Proverò, in questo articolo, ad elencare alcune domande che, molto frequentemente, mi capita di affrontare con i miei clienti cercando di fugare alcuni dubbi che li assillano da anni!

D1: Ho uno stagista in prova per 3 mesi, devo fare formazione?

R1. Certo! Il decreto fa un chiaro riferimento nell’articolo 37 ” Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche”. Ciò significa che, oltre alla formazione obbligatoria per tutti i lavoratori (lavoratore non è soltanto colui che presta servizio remunerato – può essere anche non remunerato oppure in periodo di prova) è importante valutare le conoscenze linguistiche, in caso di lavoratori stranieri, con degli appositi test di apprendimento.

D2: Tutti i miei lavoratori sono esperti nella materia e nel loro lavoro, devono fare formazione obbligatoria?

R2: Certo! Non significa nulla avere persone ”esperte”, o meglio, ben venga! Ma il percorso formativo di apprendimento resta sempre e comunque obbligatorio. Ricorda che devi sempre documentare (registri, attestati, test eventuali di formazione, l’avvenuto percorso formativo)

D3: Entro quanto tempo devo fare la formazione al mio lavoratore? Ho letto che ho tempo 60 giorni, quindi lo assumo e gli faccio formazione fra 2 mesi. 

R3: Sbagliato!! La chiave di lettura dei 60 giorni non è così. Il decreto dice chiaramente che, così come le visite mediche sono svolte anteriormente all’assunzione – per constatare l’idoneità -, anche la formazione è contestuale (all’assunzione) e quindi va fatta prima!

Al massimo, se proprio non c’è la possibilità di inviare il proprio lavoratore a seguire il corso di formazione (se non può essere svolto internamente) per vari motivi (costi, aule non pronte, indisponibilità della persona…) essa va programmata e realizzata entro 60 giorni dall’assunzione.

D4: La formazione può essere svolta tutta in modalità e – learning?

R4: No! Soltanto le prime 4 ore di formazione generale possono essere svolte fruendo di corsi on line (ASR 2011 – formazione lavoratori); il resto, in base al rischio aziendale, va fatto in aula.

D5: Ho assunto un lavoratore che ha già la formazione, ho l’obbligo di formarlo nuovamente?

R5: Si, ma dipende. Bisogna controllare:

  1. Quanto tempo fa ha svolto la formazione
  2. Controllare l’ambito lavorativo (potrebbero essere necessarie integrazioni)

Comunque, interpelli, ASR 2011 e il D.Lgs 81/08 chiariscono qualsiasi dubbio in merito.

D6: Ho organizzato un corso di formazione per i miei dipendenti ma alcuni non possono andare per le turnazioni sfavorevoli. Come mi comporto?

R6: Il dipendente deve raggiungere un monte ore del 90% complessive in aula (corso di 4 ore – 24 minuti di assenza; corso di 8 ore – 48 minuti di assenza; corso di 12 ore – 72 minuti di assenza). Sarà l’ente di formazione a cercare di incastrare gli orari in cui il dipendente dovrà recuperare l’assenza. In caso contrario, se si possiedono aule di formazione, uffici capienti o spazi dedicati, è possibile organizzare la formazione all’interno della propria azienda, ingaggiando dei professionisti abilitati (formatori secondo DM 06/03/13)

D7: non voglio investire nella formazione del personale; esistono dei fondi che mi garantiscono la formazione gratuita? 

R7: Si! Esistono dei fondi interprofessionali che garantiscono un monte economico da spendere per la formazione, detta finanziata. Basta aderire tramite una procedura online (di solito è il consulente del lavoro che se ne occupa, ma molti professionisti già conoscono i nominativi di alcuni dei fondi più importanti e rappresentativi utilizzati in Italia – http://www.fondimpresa.it/, http://www.fonarcom.it/….ecc).