MALATTIA PROFESSIONALE, COS’E’, COME VIENE RICONOSCIUTA, COME OTTENERE INDENNIZZO

In questo articolo viene approfondito l’iter legislativo italiano che consente di riconoscere e trattare una Malattia Professionale o causa di servizio.
La definizione comune che descrive una malattia professionale è: ‘’quella malattia contratta dal lavoratore nell’esercizio e a causa della mansione svolta durante l’attività lavorativa’’.

Ovviamente, a differenza di un infortunio sul lavoro INAIL (di cui si segnala un interessante articolo https://www.guidafisco.it/infortunio-sul-lavoro-inail-958), che si manifesta in modo violento sul posto di lavoro, la malattia professionale è ‘’latente’’ e può manifestarsi prepotentemente a distanza di anni.
Nello specifico, la legge italiana, riconosce la natura di malattia professionale a quello stato di aggressione dell’organismo del lavoratore direttamente connessa all’attività lavorativa svolta causa di una definitiva alterazione dell’organismo stesso che compromette la capacità lavorativa.

Non tutte le malattie, però, possono essere considerate professionali ma esse devono necessariamente rientrare in un elenco tabellato ossia, nella lista delle 24 malattie individuate per il settore dell’agricoltura o nella lista delle 85 malattie per il settore industria sancite dal D.P.R. 336/94 e successive modificazioni, ivi comprese la silicosi, la asbestosi e le malattie da raggi X del personale sanitario. La causa di servizio, e quindi il riconoscimento di una malattia professionale non tabellata, può essere approvata solo ed esclusivamente se il lavoratore è in grado di dimostrare la causa ed effetto dell’insorgenza della malattia professionale con l’attività lavorativa.

Lo stato italiano riconosce una malattia professionale se:

  • Si contrae per esposizione a determinati rischi correlati al tipo di lavoro svolto in presenza di agenti chimici e fisici come il contatto a polveri e sostanze chimiche nocive, rumore, vibrazioni, radiazioni, misure organizzative che agiscono negativamente sulla salute, ecc.
  • Il rischio agisce in modo prolungato nel tempo: causa lenta.

Come sancito dall’articolo 2 del D.Lgs 81/08 che definisce ‘’lavoratore’’ il soggetto subordinato ad un datore di lavoro e afferente a qualsiasi attività lavorativa sia nel settore pubblico che nel privato, con o senza retribuzione, è ovvio stabilire che la malattia professionale può essere riconosciuta a tutti i lavoratori del settore industriale, agricolo e terziario e non soltanto ad alcuni. Tuttavia, esistono delle eccezioni, riferite esclusivamente al tipo di contratto in essere. Il servizio non è ancora attivo per i lavoratori:

  • subordinati a tempo indeterminato dell’agricoltura
  • dipendenti della Pubblica Amministrazione alle quali si applica la “gestione per conto” e, pertanto, non intestatarie di alcuna Posizione assicurativa territoriale (PAT)
  • studenti delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado

Qualora la malattia professionale riconosciuta dall’INAIL, abbia determinato l’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa, l’astensione viene pagata dall’Istituto a decorrere dal giorno di denuncia all’INAIL.
Pertanto, la malattia professionale INAIL, per essere riconosciuta, oltre al rispetto del già citato elenco di tecnopatie appurate, necessita della presentazione del relativo certificato o denuncia del lavoratore e datore di lavoro, visita medica e quindi riconoscimento dell’indennità all’assicurato.

Quali malattie sono riconosciute?

Il D.M. del 27 Aprile 2004, sostituendo il precedente D.M. del 18 Aprile 1973, elenca le malattie raggruppandole in tre liste:

1) Malattia professionale INAIL la cui origine lavorativa è di elevata probabilità come per esempio osteoangioneuropatie causata da vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, le spondilodiscopatie del tratto lombare e l’ernia discale lombare per la movimentazione manuale dei carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo, sindromi da sovraccarico biomeccanico della spalla, alcune sindromi da sovraccarico del gomito e del polso-mano per i microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del turno di lavoro, borsite, la tendinopatia del quadricipite femorale e la meniscopatia degenerativa da microtraumi e posture incongrue a carico del ginocchio, Tunnel Carpale.

2) Malattia professionale INAIL la cui origine lavorativa è di limitata probabilità, come per esempio sindromi da sovraccarico dell’arto superiore relative a micro-traumi e posture incongrue degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del turno lavorativo, talalgia plantare (entesopatia), la tendinite del tendine di Achille e la sindrome del tunnel tarsale per traumi e posture incongrue a carico del piede e della caviglia per attività eseguite durante il turno lavorativo, ernia discale lombare in lavoratori esposti a vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici

3) Malattia professionale INAIL la cui origine lavorativa è possibile, come per esempio la sindrome dello stretto toracico (esclusa la forma vascolare) e il Morbo di Dupuytren relativi ad esposizione a microtraumi e posture incongrue degli arti superiori per le attività eseguite con ritmi continuativi e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo.

Ma come avviene il riconoscimento di una malattia professionale? Qual è l’iter che i soggetti interessati devono seguire per ottenere gli indennizzi?

Il Lavoratore che sviluppa una determinata malattia professionale è obbligato a consegnare al datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia, pena il decadimento dell’indennizzo relativo al periodo antecedente alla denuncia, il certificato medico entro 15 gg dalla manifestazione della malattia.
Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di trasmettere la denuncia di malattia professionale all’INAIL, entro 5 giorni successivi a quello della consegna della segnalazione della malattia professionale da parte del lavoratore.

Il datore di lavoro deve indicare obbligatoriamente nella denuncia il codice fiscale del lavoratore (in caso di indicazione mancante o errata, è prevista una sanzione amministrativa di euro € 25,82 secondo l’articolo 16 della legge 251/1982 – Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Nel caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta: sanzione amministrativa da € 258 a € 1549 (D.P.R. n. 1124/1965, art. 53 e L. 561/1993, art. 2, comma 1, lett. B).
Sebbene, come è stato già detto, il datore di lavoro ha l’obbligo di trasmettere la denuncia di infortunio INAIL online entro 2 giorni e la denuncia delle malattie professionali INAIL entro 5 giorni, egli è esonerato (a partire dal 22 marzo 2016) dall’invio del certificato INAIL.
Tale certificato medico, che attesta l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale, deve essere trasmesso, sempre per via telematica, ma dal medico competente o dalla struttura sanitaria che ha prestato assistenza al lavoratore.

  • Il medico certificatore deve compilare il certificato medico INAIL malattia professionale. Tale Certificazione Medica di Malattia Professionale è stata modificata con il nuovo modello compilabile da trasmettere per via telematica direttamente all’INAIL. Il medico certificatore una volta compilato il certificato, deve trasmetterlo all’Istituto e rilasciare al lavoratore, la ricevuta dell’avvenuta trasmissione contenente il ° identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi che sono stati indicati nell’attestazione medica.
  • Deve denunciare alla Direzione Provinciale del Lavoro le malattie professionali comprese in un elenco approvato con decreto ministeriale.

L’obbligo della denuncia da parte del medico è previsto dall’art. 139, del DPR 1124/65 e la sua omissione è sanzionata. Copia di tale denuncia deve essere inviata alla ASL e alla Sede INAIL competente per territorio e in tal modo confluisce nel registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate.
Ma torniamo al modulo di Denuncia di Malattia professionale INAIL.
Tale modello, che il lavoratore e il datore di lavoro devono presentare obbligatoriamente per il riconoscimento della Malattia Professionale, deve contenere:

  • Nome e Cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del datore di lavoro
  • Luogo, giorno e Ora in cui è avvenuto l’infortunio o riscontrata l’inizio della Malattia Professionale
  • Natura e Causa accertata o Presunta della malattia o e le circostanze nelle quali essa si è verificata, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione
  • Nome e Cognome, Età, Residenza, CODICE FISCALE, e Occupazione abituale della persona che ha manifestato i sintomi della malattia,
  • Stato di salute di quest’ultima, le conseguenze probabili della malattia e il tempo in cui sarà possibile conoscere l’esito definitivo.

L’invio telematico della denuncia per malattia professionale è consentito a tutti i Datori di lavoro in possesso di Posizione Assicurativa, ed ai loro delegati.
La denuncia telematica all’INAIL può essere usata per gli infortuni e le malattie professionali avvenuti ai lavoratori:

  • Dell’industria, dell’artigianato, del terziario e altro;
  • Delle Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo con l’Istituto.

Come l’INAIL riconosce l’indennità?

L’INAIL, in seguito alla ricezione della documentazione relativa alla denuncia della malattia professionale del lavoratore, invita il lavoratore a presentarsi presso la Sede per la istruttoria amministrativa del suo caso per essere poi sottoposto a visita medica.
Le prestazioni che l’INAIL eroga all’assicurato infortunato o affetto da malattia professionale, sono:

  • cure ambulatoriali
  • indennità giornaliera per l’inabilità temporanea, ovvero, un indennizzo in capitale o in rendita in base al grado e al tipo di menomazione, del danno biologico e per le sue conseguenze patrimoniali
  • rendita ai superstiti
  • assegno di incollocabilità
  • speciale assegno continuativo mensile
  • cure idrofangotermali e soggiorni climatici
  • fornitura di protesi, ortesi e presidi
  • assegno per assistenza personale continuativa
  • rendita di passaggio (in caso di silicosi o asbestosi)

Le prestazioni economiche sono corrisposte anche se il datore di lavoro non è in regola con gli obblighi contributivi, ad eccezione del caso dei lavoratori autonomi (artigiani, coltivatori diretti) e sono erogate tramite pagamento da parte dell’INPS.

La Tabella INAIL danno biologico per infortunio e malattia professionale, si basa su quanto stabilito dall’art.13 del Dlds. 38/2000, che prevede una erogazione sotto forma di capitale per le menomazioni di grado compreso tra il 6% e il 16% e una erogazione sotto forma di rendita per le menomazioni superiori al 16%.
Nello specifico, una volta stabilita la percentuale di danno biologico l’INAIL in base alla Tabella Menomazioni, indennizza l’assicurato:

  • danno biologico INAIL tra 1% e il 5%: nessun indennizzo
  • danno biologico INAIL tra il 6% e il 15%: indennizzo in capitale in base alla “tabella indennizzo danno biologico in capitale
  • danno biologico INAIL tra il 16% e il 100%: indennizzo in rendita, in base alla “tabella indennizzo danno biologico in rendita”, più un’ ulteriore quota di rendita per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali

In caso di aggravamento, la revisione dell’invalidità può essere fatta entro 15 anni dalla domanda di riconoscimento della malattia professionale da parte del lavoratore.
Importante: Fanno eccezione i tumori, la silicosi, l’asbestosi, le malattie infettive e parassitarie. In ogni caso, la visita di revisione può essere disposta anche dall’INAIL.

Fare ricorso in caso di mancato riconoscimento di malattia professionale.

L’assicurato, entro 3 anni dalla notifica della decisione INAIL per il mancato riconoscimento della malattia professionale può fare Ricorso e chiedere di essere sottoposto ad una visita medica collegiale tra il medico dell’INAIL e il proprio medico di fiducia, quest’ultimo a spese dell’assicurato. L’esito della visita collegiale non è però vincolante per nessuna delle due parti, anche se, in un eventuale giudizio, può avere il suo peso. Se non si riceve risposta entro 60 giorni o se si riceve risposta negativa, si può fare un ricorso giudiziale al Giudice del Lavoro, sempre nel termine dei 3 anni dalla notifica della decisione INAIL.